Si ricorda che l’eutanasia è un atto medico, che solo il veterinario è autorizzato a compiere. E’ obbligatorio per legge effettuare prima una sedazione profonda del paziente e poi iniettare il farmaco specifico.

L’eutanasia è un atto che si decide di compiere per il bene del nostro animale, in tutti quei casi in cui siamo di fronte ad una malattia terminale grave che comporta dolore e sofferenze e che non può essere sconfitta con terapie mediche o chirurgiche. E’ una decisione spesso difficile da prendere, ma che può evitare inutili e gravi sofferenze a chi non se lo merita: i nostri amici a quattro zampe.

La Comunità Europea riconosce da tempo la necessità di non imporre inutili sofferenze agli animali, in quanto esseri senzienti, imponendo che la morte indotta dall’uomo sia procurata in forma umanitaria o di eutanasia entro precisi limiti di intervento. Quando intenzionale la morte deve essere rapida e senza dolore.
La Legge n.189/04 vieta qualunque uccisione provocata per crudeltà o in assenza di necessità (Art. 544 bis C.p.); l’eutanasia può quindi essere praticata solo se inevitabile e nell’interesse dell’animale.
Sono condizioni di necessità indubitabili le tre fattispecie previste dalla Legge n. 281/91 sulla protezione degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, che regolamenta in pratica la gestione dei canili. La legge non consente più la soppressione di animali randagi; i cani ospiti di canili e rifugi possono essere soppressi per via eutanasica e ad opera di medici veterinari solo qualora gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità (Art. 2). Peraltro tale eccezionalità e ribadita dalla Circolare esplicativa n. 9/92 del Ministero della Sanità.

La comprovata pericolosità trova base giuridica nell’Art. 672 C.p. “omessa custodia e malgoverno degli animali”, di competenza degli organi preposti all’ordine pubblico, a difesa dell’incolumità fisica delle persone (per minaccia da presenza di un cane) e nel Regolamento di polizia veterinaria, che tra le misure restrittive per contenere la propagazione di malattie infettive e zoonosi comprende l’abbattimento forzato degli animali.

Per animale gravemente malato si intende in genere un soggetto affetto da una severa alterazione patologica cui l’organismo non sa reagire, quali malattie terminali, progressivamente debilitanti ed irreversibili.

Più arduo è definire con certezza lo stato di animale incurabile. Comprende sicuramente la compromissione dello stato di salute e la grave sofferenza, non suscettibili di guarigione, con impraticabilità di qualsiasi trattamento terapeutico. In tal caso si devono evitare all’animale gravi ed inutili sofferenze e la Legge 281/91 demanda alla professionalità del medico veterinario la diagnosi finale e la prognosi fausta o infausta. L’Art. 1 del Codice deontologico peraltro finalizza l’opera del veterinario alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti. La valutazione finale medierà necessariamente tra l’interesse dell’animale, la discrezionalità del professionista e la disponibilità del proprietario, con almeno lo scopo di procurare una morte senza dolore. E’ richiesto al medico veterinario di fornire al proprietario dell’animale ogni elemento e strumento utile per decidere con consapevolezza e responsabilità (consenso informato), analizzando i motivi della scelta prima di arrivare alla soppressione eutanasica. Questo termine in particolare si applica anche alla soppressione di animali sani per scopi diversi dalla compromissione dello stato di salute (profilassi di malattie infettive, macellazioni d’urgenza, animali aggressivi di comprovata pericolosità per l’incolumità pubblica ed irrecuperabili).

In breve, l’opzione dell’eutanasia animale è legale e giustificata solo se frutto della valutazione consapevole delle circostanze e responsabilità che la motivano e delle sue conseguenze psicologiche (emotività e lutto del proprietario) e materiali (soppressione indolore e sistemazione dell’animale soppresso).

Riferimenti legislativi:

Convenzione Europea degli animali da compagnia (Strasburgo 1987): "ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che nei casi di urgenza, deve sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte; sia iniziare con la somministrazione di un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.[...] vietato [...] l'utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l'applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui sopra"

  • Legge n. 189/04
  • Legge n. 281/91 (legge quadro) oltre ad aver delegato alle Regioni il compito di provvedere al controllo delle nascite delle popolazioni canine e feline, ha stabilito che i cani randagi non possano essere più soppressi se non nel caso in cui siano "gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità"
  • Circolare ministeriale n. 9 del 10 marzo 1992 sottolinea che "è vietata la soppressione di cani se non in casi particolari e giustificati”
  • Legge Regionale Piemontese n. 34 del 26 luglio 1993, all’Art. 5, specifica che la "soppressione eutanasica di un animale d'affezione deve essere preceduta da anestesia profonda" ed in modo da "non causare sofferenza all'animale"

Fonte: http://www.aslcn1.it/prevenzione/animali-da-affezione/legislazione/altri-approfondimenti/